FIMAA VARESE

Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Varese

La posizione di F.I.M.A.A. sulla Segnalazione nella Mediazione Creditizia. Alcuni Commenti dal 1° Convegno della Consulta

 giovedì 23 novembre 2017 | in NEWS

Oggi, 22 novembre, si è tenuto a Roma il 1° Convegno FIMAA dedicato alla Mediazione Creditizia, dal titolo “Segnalazione, Quali Aspettative e possibili Cambiamenti fra Esigenze di Mercato e Adeguamenti Normativi”, da cui è emerso che…

…in relazione alla problematica che interessa il comparto della mediazione del credito inerente la cosiddetta “segnalazione di pregi”, anche in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72, ribadisce l’opinione che detta “segnalazione di pregi” debba ritenersi attività ricompresa nell’ambito di quella riservata per legge unicamente ai soggetti iscritti nell’elenco tenuto dall’OAM.
In altre parole la Segnalazione – rectius: presentazione – ad un istituto di credito di un soggetto potenzialmente interessato ad un finanziamento, potrà avvenire solo ad opera di un agente in attività finanziaria (AAF) o di un mediatore creditizio (MC).
In tale logica dovrà quindi trovare attuazione quanto disposto, in tema più generale di segnalazione, nel citato Decreto Legislativo 72/2016 che, andando a modificare l’art. 12 del D.Lgs. 141/2010, dispone che il MEF, sentita la Banca d’Italia, individuerà, in un apposito Regolamento, le attività di segnalazione che “se prestate a titolo accessorio”, non costituiranno esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia.
La Segnalazione dovrà pertanto essere declinata, nell’emanando Regolamento, non come la possibilità per chiunque di segnalare direttamente ad un istituto di credito il nominativo di una persona interessata ad un finanziamento (come avveniva prima della riforma del comparto avvenuta con il D.Lgs. 141/2010), ma come la possibilità di segnalare ad un mediatore creditizio o ad un agente in attività finanziaria, detta persona, di tal modo che sia quindi quest’ultimo soggetto – abilitato – a presentare poi il predetto interessamento all’istituto finanziatore, nell’ambito della specifica riserva di attività allo stesso soggetto attribuita dalla legge.
Diversamente opinando si vanificherebbe la portata dell’intera riforma di cui al citato D.Lgs. 141/2010 e si introdurrebbe un evidente conflitto di attribuzioni e competenze laddove si concedesse a chiunque di segnalare ad un istituto bancario il nominativo di un potenziale cliente interessato alla conclusione di un contratto di finanziamento, attività quest’ultima riservata dal D.Lgs. 141/2010 unicamente ai soggetti iscritti all’OAM.
Le attività di segnalazione, prestate “a titolo accessorio” rispetto all’attività principale, dovranno pertanto essere indirizzate unicamente al soggetto iscritto all’OAM, dato che, in caso contrario, non avrebbe più ragione di sussistere l’espressa riserva di legge disposta nel Decreto Legislativo 13.8.2010 n. 141, e non avrebbe altresì più alcun senso nemmeno l’esistenza stessa di questi soggetti abilitati, e della relativa attività così come attualmente disciplinata, che prevede ed impone rigorosissimi requisiti di professionalità, onorabilità e capacità reddituale.
Ciò premesso di non semplice interpretazione appare l’inciso, contenuto nella nuova disposizione normativa, di cui all’art. 12 comma 1-quater del D.Lgs. 141/2010 che considera (e quindi legittima) dette attività di segnalazione solo “se prestate a titolo accessorio”.
L’interpretazione letterale del disposto porta a ritenere che le attività di segnalazione non possano essere quindi 􀃣ni a sé stesse, ovvero effettuate da un soggetto che non presti altre attività ad esse collegate (es: il procacciatore d’affari, ossia il vecchio “segnalatore di pregi”), in quanto devono essere “accessorie” ad altre attività.
Lo stesso art. 12 del D.Lgs. 141/2010 già prevede, al punto 1 a), che “la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari” non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia.
Quindi pare doversi ritenere che le attività di segnalazione, che andranno ad essere individuate nell’emanando regolamento, dovranno essere attività che si collochino nell’ambito di un’altra attività imprenditoriale o professionale già svolta, e siano alla stessa accessorie, ma non siano finalizzate alla conclusione (o promozione) di contratti di finanziamento relativi a tale attività principale, poiché diversamente non avrebbe ragione d’essere la novella introdotta dal D.Lgs. 72/2016, in quanto la predetta previsione era già contenuta nel precedente testo dell’art. 12 comma 1a) del D.Lgs. 141/2010.
L’esempio più calzante, ma non l’unico, che si potrebbe ipotizzare appare essere quello dell’attività di segnalazione effettuata da un agente immobiliare.
In tal caso si sarebbe in presenza di un’attività accessoria alla propria (di mediazione immobiliare), non finalizzata alla stipula o promozione di contratti di finanziamento riguardanti propri beni o servizi, in quanto l’acquisto dell’immobile riguarda un bene che non è di proprietà dell’agente immobiliare, né il finanziamento di un proprio servizio (il pagamento della provvigione).
Rimane però anche in questa ipotesi ferma la previsione originaria che tale segnalazione potrà essere effettuata dall’agente immobiliare unicamente a favore (rectius: nei confronti) di un mediatore creditizio o di un AAF, posto che diversamente, se avvenisse nei confronti diretti di un istituto finanziatore, si avrebbe quell’elusione del disposto della normativa di cui al D.Lgs. 141/2010 che prevede la riserva di attività di messa in contatto di un cliente con un istituto finanziatore a favore unicamente dei soggetti iscritti all’OAM (MC e AAF).
E si giunge alla stessa considerazione e conclusione anche in forza di una valutazione sistematica delle disposizioni di cui al D.Lgs. 141/2010, in quanto quest’ultimo ha abrogato espressamente il D.P.R. 28 luglio 2000 n. 287, che all’art. 2 n. 3 prevedeva: “Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell’ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di: a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, ….b) fornitori di beni o servizi”, norma che consentiva agli agenti immobiliari (o ai professionisti iscritti negli albi) di segnalare il proprio cliente direttamente agli istituti di finanziamento in forza di apposite convenzioni stipulate con i medesimi.
Non appare quindi logico, né corretto, ritenere che questa espressa abrogazione possa essere oggi considerata vanificata dall’attuale disposizione che pertanto, ribadiamo, non potrà che essere recepita, nell’emanando Regolamento, nel senso di consentire le attività di segnalazione, se prestate a titolo accessorio (e quindi come attività collaterali ad altra attività principale), solo nei confronti di soggetti iscritti all’OAM e non direttamente nei confronti di istituti di credito, in quanto la messa in contatto di un cliente con l’istituto di credito é essa stessa mediazione e quindi attività riservata unicamente ai mediatori creditizi ed agli AAF.
Da notare che lo stesso OAM, a conferma della volontà di presidiare la riserva di attività introdotta dal D.Lgs. 141/2010, e quindi di evitare ogni strumentale interpretazione del disposto del nuovo art. 12 comma 1 quater del D.Lgs. 14/2010, ha precisato, nella Comunicazione n. 10 del 9 giugno 2016, che “fino a quando il regolamento ministeriale non sarà emanato, non vi saranno variazioni alla disciplina attualmente in vigore: pertanto, l’attività di segnalazione resta preclusa ai soggetti non iscritti agli elenchi di cui agli articoli 128 quater, comma 2 e 128 sexies, comma 2, del TUB.”.
Oltre all’ipotesi dell’agente immobiliare si potrebbe pensare anche alle figure dei professionisti (commercialisti, notai, avvocati, ecc.) che nell’ambito delle rispettive attività possano ritenere opportuno segnalare il proprio cliente ad un AAF o ad un MC.
Di certo però l’attività di segnalazione non potrà essere fine a sé stessa, ovvero avulsa da un’attività principale, poiché in tal modo verrebbe violato il requisito dell’accessorietà previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 141/2010.

 

Fonte "PLTV"